ROMA CLUB ISTANBUL - DARIO PIERANGELI

[email protected]

Chi siamo Statuto Atto Costitutivo Richiesta di Adesione
Foto Parlano di noi Gadgets Links

 

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

E’ costituita tra tifosi e simpatizzanti dell’A.S. Roma una Associazione con la denominazione di “Roma Club Istanbul – Dario Pierangeli“ (di seguito, per brevità, “R.C.I.”, ovvero “l’Associazione”). 

Articolo 2 – Intitolazione

L’Associazione é intitolata al Cavaliere Dario Pierangeli, già Segretario della Federazione Ciclistica Italiana e successivamente, per circa sedici anni, Segretario Generale dell’A.S. Roma fino al 1967, anno della sua scomparsa.

Articolo 3 – Scopo sociale

L’Associazione - volontaria, apolitica, indipendente - non ha fini di lucro e si propone, come scopo sociale, di promuovere e sviluppare il tifo sportivo in favore delle squadre dell’A.S. Roma nel rispetto delle norme etiche di educazione civica e sportiva, delle leggi dello Stato italiano e turco e di osservanza delle direttive morali di comportamento. Per il raggiungimento dello scopo sociale potrà svolgere attività nei seguenti settori:

Articolo 4 – Soci

Potranno essere soci del R.C.I. tutti i tifosi e simpatizzanti dell’A.S. Roma che ne faranno richiesta scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare integralmente lo Statuto dell’Associazione.

Tutti i soci dell’Associazione hanno uguali diritti. I diritti dei soci minorenni sono automaticamente delegati ad uno dei genitori o a chi ne fa le veci.

Articolo 5 – Quota annuale

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei Soci.

Articolo 6 – Perdita di qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a.      per dimissioni;

b.      per morosità;

c.      per radiazione (articolo 15);

d.      per decesso.

 Articolo 7 – Organi

 Gli Organi dell’Associazione sono:

Tutte le cariche sono gratuite.


Articolo 8 – Assemblea dei Soci

 L’Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola, alla data di convocazione, con il versamento delle quote associative annuali deliberate dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

La convocazione dell’Assemblea dei Soci deve effettuarsi mediante avviso, contenente l’Ordine del Giorno, il luogo e la data della convocazione. La convocazione deve essere effettuata, dieci giorni prima della data prevista, con comunicazione scritta ai soci, anche via posta elettronica.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da altra persona designata dall’Assemblea medesima. L’Assemblea è valida se in prima convocazione sono presenti almeno un quarto dei soci effettivi e delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione invece essa è valida quale che sia il numero dei presenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci.

I soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea con delega scritta da altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di sette deleghe. Prima di dichiarare validamente costituita l’Assemblea, il Segretario Generale deve registrare i presenti e le eventuali deleghe.

L’Assemblea Ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il 1° Ottobre di ogni anno solare. L’Assemblea Ordinaria approva il Rendiconto di Cassa, nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio Sindacale. Provvede, alla scadenza del mandato degli organi dell’Associazione, alle relative nomine mediante elezioni.

L’Assemblea può accertare eventuali responsabilità dei consiglieri.

L’Assemblea può nominare Soci Onorari, che non avranno diritto di voto, personalità di prestigio per particolari benemerenze acquisite nei confronti della A.S. Roma, dei suoi tifosi e dell’Associazione.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, ovvero – a scelta dall’Assemblea – per appello nominale o a scrutinio segreto. Le deliberazioni dell’Assemblea, di norma assunte con il sistema della maggioranza relativa, devono essere riportate nell’apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

Il R.C.I. è amministrato e diretto da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre consiglieri e fino ad un massimo di quindici.

I consiglieri, che devono sempre agire nell’interesse esclusivo del R.C.I. e dell’A.S. Roma, durano in carica due anni. Alla scadenza potranno essere rieletti. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell’esercizio, è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea. In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l’intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo deve essere riunito dal Presidente almeno ogni tre mesi. Il Consiglio si riunisce anche a seguito di richiesta scritta avanzata al Presidente da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o, in mancanza, dal Segretario Generale, con avviso scritto ai consiglieri, anche a mezzo posta elettronica, da inviare almeno cinque giorni prima dell’adunanza, contenente l’Ordine del Giorno, il luogo e la data della convocazione.

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Segretario Generale, ovvero da persona designata dagli intervenuti. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

I provvedimenti del Consiglio Direttivo, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 15, sono presi con il sistema della maggioranza relativa. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria gestione dell’Associazione, delegabili in parte ad uno o più dei consiglieri. In particolare esso:


Articolo 10 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza del R.C.I., riunisce e presiede il Consiglio Direttivo e, coadiuvato da esso, provvede all’attività dell’Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente vengono dallo stesso delegate temporaneamente, in tutto o in parte, al Segretario Generale.

Articolo 11 – Segretario Generale

Il Segretario Generale cura tutti gli atti di segreteria del R.C.I., tiene il Libro dei Soci e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Il Segretario Generale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le veci, in tutto o in parte, su delega dello stesso.

Articolo 12 – Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione delle quote sociali, registrando sull’apposito libro tutti i movimenti; provvede agli eventuali pagamenti su mandato del Presidente; tiene aggiornato il libro quota dei soci. Egli cura inoltre la preparazione del Rendimento di Cassa annuale.

 Articolo 13 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita il controllo amministrativo e contabile dell’Associazione. E’ composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti fra i soci. Dura in carica due anni. I membri non possono essere rieletti per due mandati consecutivi.

Articolo 14 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri esamina, senza particolari formalità di procedura, tutte le questioni che dovessero insorgere tra il R.C.I. ed i soci, nonché tra soci e soci, "ex bono et aequo". Le decisioni del Collegio dei Probiviri, da assumere a maggioranza assoluta, sono inappellabili.

Il Collegio dei Probiviri é nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Dura in carica due anni. I membri non possono essere rieletti per due mandati consecutivi.

Articolo 15 – Provvedimenti disciplinari

 I provvedimenti disciplinari sono:  

a.      La Deplorazione;

b.      La Sospensione;

c.      La Radiazione.

La Deplorazione può essere adottata per mancanze lievi che non rendono compatibile la qualifica di socio. La Sospensione per mancanze gravi che non consentono momentaneamente il proseguimento dell’attività del socio. La Radiazione viene adottata nei confronti del socio che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’Associazione, oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci.

I provvedimenti disciplinari dovranno essere presi dal Consiglio Direttivo con il sistema della maggioranza assoluta, con votazione segreta. La decisione sarà portata a conoscenza del socio a mezzo lettera, eventualmente con preavviso a mezzo posta elettronica.

Il socio radiato potrà presentare eventuale ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al Collegio dei Probiviri. Il socio radiato non potrà vantare diritti sulle quote versate nel corso dell’appartenenza all’Associazione, né sul patrimonio dell’Associazione stessa.

Articolo 16 – Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio del R.C.I. è costituito dai contributi dei soci, da donazioni o lasciti elargiti per il conseguimento degli scopi statutari e da ogni contributo o ricavo legittimamente acquisito.

La quota o i contributi associativi non sono trasmissibili. Nei casi di perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non si farà luogo ad alcun rimborso di quote o contributi associativi.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, a meno che la erogazione sia fatta, a titolo di libertà, in favore di associazioni di volontariato equiparate. Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa dovranno sempre essere impiegati per la realizzazione delle finalità statuarie o di quelle ad essere direttamente connesse.

Le uscite del R.C.I. sono costituite da tutte le spese che l’Associazione incontra per la realizzazione dell’attività, nonché da eventuali contributi annui da versare ad associazioni che coordinino l’attività di analoghe associazione sportive.

Articolo 17 – Durata e scioglimento

L’Associazione ha durata illimitata.

L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori ed il patrimonio sarà devoluto ad altra o altre associazioni sportive senza fini di lucro, da designarsi dall’Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione se imposta per legge.

Articolo 18 – Modifiche statutarie

Eventuali modifiche al presente statuto dovranno essere deliberate, con il preventivo parere positivo del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei Soci.


HOME PAGE